Art. 10.
(Lavoro svolto in ambito familiare).

      1. Al fine di riconoscere e tutelare il lavoro svolto in ambito familiare, lo Stato garantisce la piena attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, relativo all'affermazione del valore sociale ed economico del lavoro svolto in ambito domestico.
      2. Ai fini di cui al comma 1, presso il Ministero della solidarietà sociale è istituita la Commissione per il monitoraggio e l'elaborazione delle proposte di ampliamento degli strumenti normativi previsti dall'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al fine di destinare le provvidenze economiche, ivi previste, a beneficio di coloro i quali svolgono, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività

 

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di lavoro domestico finalizzato alla cura delle persone e dell'ambiente ove dimora il proprio nucleo familiare.
      3. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione di cui al comma 2.